Art. 4.
(Responsabilità disciplinare).
1. A coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1 si applicano le misure previste dalla normativa vigente con riferimento alla responsabilità disciplinare.
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2. Responsabilità analoga a quella di cui al comma 1 grava su chi consapevolmente denuncia gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, ancorché notoriamente inesistenti, al solo fine di trarne un qualsivoglia vantaggio.
3. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti relativi alla modifica di mansioni e qualifiche, di incarichi, nonché i trasferimenti di qualsiasi natura, riconducibili alle condotte di cui all'articolo 1, sono annullabili a richiesta del lavoratore danneggiato.